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1. Premessa

Il presente Codice esprime i cd. principi etici, cioè l’insieme dei valori ai quali gli esponenti aziendali tutti, che siano essi amministratori, collaboratori o dipendenti in ogni accezione, si ispirano nello svolgimento delle proprie attività e a cui sono improntati i rapporti d’affari con i terzi.

General Fruit Srl attribuisce un ruolo di centralità alle persone, che ogni giorno grazie al loro impegno concreto contribuiscono alla crescita dell’azienda la quale tutela e garantisce i loro diritti sul lavoro favorendone altresì la sicurezza e l’integrità psicofisica.
General Fruit Srl parte dal presupposto che nell’esercizio della propria attività, l’etica sia la chiave del successo oltre che patrimonio aziendale.

2. Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti coloro che operano per conto e nell’interesse della società in via continuativa o temporanea.
I principi contenuti nel presente Codice costituiscono parte integrante dei contratti di lavoro subordinato stipulati ai sensi dell’art. 2104 c.c. e operano in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

3. Principi Etici

3.1 Uguaglianza. Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto del principio di uguaglianza con ciò intendendo pari dignità sociale di ciascuno a prescindere dal sesso, dalla razza, dalle opinioni politiche e orientamenti religiosi e sessuali, operando secondo il principio di non discriminazione.

3.2 Legalità. Nell’esercizio delle loro funzioni, tutti i destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto della Costituzione italiana, delle leggi nazionali e dei regolamenti operanti nella Comunità Europea nonché nei paesi in cui General Fruit Srl opera o andrà ad operare.

3.3 Integrità. Ciascun destinatario deve ispirarsi all’onestà e alla trasparenza ripudiando condotte illecite o comunque fuorvianti e ingannevoli rispetto alla posizione e al ruolo ricoperto, svolgendo altresì il proprio ruolo con la diligenza richiesta dalla prestazione, dall’azienda o dall’interesse nazionale, secondo quanto prevede il vigente codice civile.

3.4 Correttezza e Buona Fede. General Fruit Srl ispira la propria condotta ai principi di correttezza e buona fede contemplando solo azioni leali e oneste impegnandosi altresì a non commettere atti illeciti o immorali nello svolgimento di qualsiasi funzione e di qualsiasi ruolo.

3.5 Riservatezza e privacy. In qualità di titolare del trattamento dati personali dei destinatari del presente codice, General Fruit Srl si impegna e garantisce che tali dati vengano trattati e gestiti in conformità alla vigente normativa, solo da persone da essa autorizzate e rispettandone la riservatezza.

4. Risorse Umane

4.1 Selezione e valorizzazione delle risorse umane

Nel processo di selezione del personale, General Fruit Srl si basa su criteri di competenza ed esperienza professionale per le figure di seniority nonché su criteri di merito e con un focus sul potenziale sviluppo individuale nel caso di figure junior.
Nel processo di selezione di candidati di sesso femminile non vengono effettuati accertamenti diretti a verificare eventuali stati di gravidanza dei soggetti interessati.

General Fruit Srl si impegna a coinvolgere i propri dipendenti e collaboratori in percorsi di sviluppo professionale volti ad incrementare la loro professionalità.
L’azienda ha come obiettivo che i propri dipendenti e collaboratori operino in un ambiente di lavoro sano e armonioso in modo da consentire un sereno raggiungimento dei propri risultati. Pertanto, l’azienda vieta qualsiasi forma di molestia, che sia essa psicologica, fisica o sessuale, nonché di mobbing.

4.2 Libera scelta dell’impiego

L’azienda si astiene dal fare ricorso o dal dare sostegno al lavoro forzato o obbligato.

Ai lavoratori non è richiesto a nessun titolo deposito in denaro.
In fase di assunzione / inizio collaborazione l’azienda verifica e conserva solo copia dei documenti di identità senza trattenerne gli originali.
Dipendenti e collaboratori sono liberi di lasciare il lavoro a fine turno. In caso di uscite anticipate rispetto all’orario di lavoro sono liberi di lasciare l’azienda dandone ragionevole comunicazione all’ufficio delle risorse umane.
All’interno dell’azienda non sono presenti sistemi di videosorveglianza e/o registrazione per finalità di controllo anche diretto e indiretto sull’attività di dipendenti e collaboratori. L’azienda ha affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato – Alimentari Industria – e offre un servizio di ricevimento dipendenti presso l’ufficio del personale, al fine di fornire delucidazioni in materia di contratto, salario e tutto ciò che concerne gli aspetti inerenti il personale.

4.3 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva

General Fruit Srl rispetta la libertà di associazione dei lavoratori e il loro di diritto alla contrattazione collettiva tenendo una condotta favorevole nei confronti delle attività sindacali senza operare discriminazione alcuna verso i soggetti che in tali attività risultano coinvolti.

4.4 Condizioni di lavoro sicure e igieniche

General Fruit Srl garantisce la salubrità dell’ambiente di lavoro adottando altresì misure efficaci al fine di prevenire infortuni e incidenti che possano arrecare pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
L’azienda ha altresì nominato un responsabile sulla sicurezza che assicuri che vengano raggiunti e rispettati tutti gli standard di sicurezza.

L’azienda si assicura che il personale tutto riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ciò vale anche nel caso di assegnazione a nuove mansioni. L’azienda dispone di kit di primo soccorso qualora i dipendenti dovessero provocarsi tagli, lesioni o contusioni; garantisce l’accesso a servizi igienici puliti e l’accesso all’acqua potabile.

4.5 Divieto di ricorso al lavoro infantile

General Fruit srl rispetta la Convenzione ILO del 1973 e del 1999 rispettivamente sull’età minima per l’occupazione e sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile L’azienda si astiene dal ricorrere o incentivare il lavoro infantile.

E’ di fondamentale importanza che le aziende sviluppino politiche e programmi che permettano a qualsiasi bambino trovato ad eseguire il lavoro minorile di partecipare ad un’istruzione di qualità fino a quando non è più bambino.
I giovani lavoratori sotto i 18 anni di età non devono essere impiegati di notte o adibiti a mansioni pesanti e pericolose.

4.6 Contrattazione individuale

L’azienda non tollera in alcun modo in lavoro irregolare e tutti i dipendenti sono assunti solo ed esclusivamente tramite contratti di lavoro.
Tutti i contratti di lavoro individuali riportano la firma del lavoratore il quale dimostra di conoscerne i contenuti.

L’azienda si uniforma alla normativa sull’orario di lavoro, sugli straordinari e sui riposi giornalieri settimanali mensili e annuali riconoscendo il diritto a un’equa remunerazione in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e di contratto e in considerazione del fatto che devono essere sufficienti per garantire un’esistenza dignitosa.

Attraverso l’elaborazione e il rilascio del Libro Unico del Lavoro il lavoratore viene reso edotto del pagamento dell’intero ammontare delle sue competenze mensili in tempi regolari. Ciononostante, il lavoratore è libero di interrompere il rapporto di lavoro senza subire alcuna ripercussione.

Eventuali trattenute di salario a titolo di sanzione disciplinare possono essere effettuate solo nel rispetto della normativa vigente versando l’importo trattenuto all’apposito fondo istituito presso l’INPS.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.Lgs 231/2001